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lug
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Pratiche di Condono Edilizio

imagesIl condono edilizio è un “procedimento” che consente la regolarizzazione amministrativa degli illeciti edilizi e l’estinzione dei reati penali connessi a tale attività illecita.

Con il termine “condono edilizio” si raggruppano le normative emanate con le leggi : 28 febbraio 1985, n°. 47 – legge 23/12/94 n. 724 art.39 e legge 24 novembre 2003, n° 326 le quali consentono “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente“ anche se si parla ufficialmente di “condono edilizio“ solo nella ultima legge 326/2003 (articolo 32 – legge 326-03 comma 1).

Le tre leggi si integrano e si modificano a vicenda dando origine ad una normativa particolarmente complessa, la quale definisce quali tipologie di opere abusive possono usufruire suddetto “condono” della “Sanatoria delle opere abusive” (articolo 31 – legge 47/85) o “Definizione agevolata delle violazioni edilizie” (articolo 39 – legge 724/04) il tutto a fronte del pagamento di una “oblazione“ allo Stato e alle Regioni e del pagamento al Comune del “contributo di concessione”.

Con il pagamento dell’“oblazione“ anche nel caso che non si consegua la regolarizzazione amministrativa degli abusi, stanti le tipologie di esclusione dalla sanatoria, in genere si ottiene a sensi degli articoli 38- 39 della legge 47/85 la cancellazione dei reati penali connessi alla edificazione abusiva.

Per l’attuazione delle citate leggi tutte le Regioni hanno dovuto a più riprese emanare delle proprie leggi che definiscono le parti di competenza delle stesse, essendo la materia edilizia ed urbanistica delegata alle Regioni.

La richiesta di condono doveva essere presentata al Comune competente per territorio al rilascio della sanatoria, ovvero il Comune su cui sorgeva la costruzione abusiva, le domande potevano essere presentate solo in alcuni periodi fissati dalle leggi 47/85- 724/94 e 326/03.

I suddetti “termini di presentazione” delle domande sono tutti scaduti, pertanto ad oggi, salvo limitatissimi casi legati a procedure fallimentari, non è possibile presentare alcuna domanda di condono edilizio.

Alle suddette domande dovevano essere allegati, oltre alle ricevute del pagamento dell’oblazione e del contributo di concessione, una serie di documenti a dimostrazione della consistenza e della datazione delle opere abusive, nonché dei requisiti soggettivi del richiedente che a volte incidevano sulla possibilità di ottenere la “sanatoria agevolata – condono” e sull’entità dell’oblazione.

Il condono può essere ottenuto:

  1. seguito dell’esame da parte del Comune competente, che ha obbligo di verificare la ammissibilità della domanda e la completezza delle documentazioni e dei pagamenti di legge richiedendo ove necessario i conguagli dei pagamenti e l’integrazione dei documenti previsti dalla legge, qualora il conguaglio dell’oblazione sia positivo che negativo non sia richiesto entro 36 mesi decade l’obbligo del pagamento o del rimborso;

  2. per “silenzio assenso” nel caso che il Comune non notifichi al richiedente una risposta entro 24 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti dalla legge.

Potevano presentare le domande di condono edilizio e ottenerlo i soggetti definiti dall’articolo 31 della legge 47/85 : “Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.”Quindi oltre ai proprietari anche gli affittuari, possibili eredi, acquirenti eccetera nonché il professionista direttore dei lavori e l’impresa costruttrice, qualora esistenti, soprattutto ai fini della estinzione dei reati penali connessi alla edificazione in assenza ma anche in difformità dal titolo abilitativo.

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Fonte: http://www.professionisti.it